(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 7 maggio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"; Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2548 di data 8 marzo 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti; Decreta: di emanare le modificazioni al Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa", emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., nel testo di seguito riportato: MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1994, N. 12-10/Leg. CONCERNENTE "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE ''NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI'', COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 12 SETTEMBRE 1994, N. 6 RECANTE ''DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA''". Art. 1. Modifica dell'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-l0/Leg. e' introdotto il seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge, il committente destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento dei lavori da eseguire in appalto mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese. I lavori sono affidati con il criterio del prezzo piu' basso. La selezione del contraente e' effettuata secondo modalita' idonee a garantire la parita' di condizioni per la presentazione delle offerte, la segretezza delle stesse e la trasparenza delle procedure. Le offerte devono essere inviate al committente a mezzo posta, in plico chiuso e raccomandato e pervenire entro il termine prestabilito dallo stesso committente. All'apertura di tutte le buste, a cui possono assistere le imprese che hanno presentato offerta, si procede contestualmente, documentando le operazioni svolte ed i risultati del confronto concorrenziale in apposito verbale, letto agli eventuali presenti e sottoscritto dai medesimi, in numero massimo di tre e dal committente. La documentazione relativa all'effettuazione del confronto concorrenziale e' trasmessa al collaudatore per gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 4 della legge.".