(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 7 maggio 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto  l'art.  53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Visto l'art. 64 della legge provinciale 10 settembre  1993,  n.  26
concernente  "Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti";
  Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2548 di  data  8
marzo 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti;
 
                              Decreta:
 
  di  emanare  le  modificazioni  al  Regolamento di attuazione della
legge provinciale 10 settembre 1993,  n.  26  concernente  "Norme  in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza negli appalti", come modificata dalla  legge  provinciale
12  settembre  1994,  n.  6  recante "Disposizioni modificative della
normativa  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  di   interesse
provinciale e in materia di edilizia abitativa", emanato con D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., nel testo di seguito riportato:
 
MODIFICAZIONI  AL  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30
SETTEMBRE 1994, N. 12-10/Leg. CONCERNENTE "REGOLAMENTO DI  ATTUAZIONE
DELLA  LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE ''NORME
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI  DI  INTERESSE  PROVINCIALE  E  PER  LA
TRASPARENZA  NEGLI APPALTI'', COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE
12 SETTEMBRE 1994, N. 6  RECANTE  ''DISPOSIZIONI  MODIFICATIVE  DELLA
NORMATIVA   VIGENTE  IN  MATERIA  DI  LAVORI  PUBBLICI  DI  INTERESSE
PROVINCIALE E IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA''".
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 5
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre  1994,
n. 12-l0/Leg. e' introdotto il seguente:
  "2.  Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge, il committente
destinatario  della  sovvenzione  o  del  contributo   procede   alla
conclusione del contratto per l'affidamento dei lavori da eseguire in
appalto  mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale
con invito di almeno cinque imprese. I lavori sono  affidati  con  il
criterio  del  prezzo  piu'  basso.  La  selezione  del contraente e'
effettuata  secondo  modalita'  idonee  a  garantire  la  parita'  di
condizioni  per  la  presentazione delle offerte, la segretezza delle
stesse e la trasparenza delle procedure.  Le  offerte  devono  essere
inviate  al committente a mezzo posta, in plico chiuso e raccomandato
e pervenire entro il termine prestabilito dallo  stesso  committente.
All'apertura  di  tutte  le buste, a cui possono assistere le imprese
che   hanno   presentato   offerta,   si   procede   contestualmente,
documentando  le  operazioni  svolte  ed  i  risultati  del confronto
concorrenziale in apposito verbale, letto agli eventuali  presenti  e
sottoscritto   dai   medesimi,   in  numero  massimo  di  tre  e  dal
committente.  La  documentazione   relativa   all'effettuazione   del
confronto   concorrenziale  e'  trasmessa  al  collaudatore  per  gli
adempimenti di cui all'articolo 24, comma 4 della legge.".